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Studio Daniele - Consulenza per il Terzo Settore
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Grande Successo!!!
Il successo del Terzo Settore dopo l’emanazione del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) si fonda su un quadro normativo più chiaro e organico che ha valorizzato il ruolo delle organizzazioni non profit nella società italiana. Il decreto ha introdotto maggiore trasparenza, obblighi di rendicontazione e un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), facilitando il monitoraggio e la fiducia pubblica.
Grazie alla riforma, enti come associazioni, fondazioni e cooperative sociali hanno beneficiato di incentivi fiscali e agevolazioni, stimolando la nascita di nuove realtà e rafforzando quelle esistenti. Si è registrato un aumento della partecipazione civica, con un maggior coinvolgimento di cittadini in attività di volontariato e solidarietà.
La definizione di impresa sociale è stata ampliata, favorendo modelli imprenditoriali a vocazione sociale. Inoltre, i fondi pubblici e privati sono stati moltiplicati, rendendo più sostenibili i progetti a impatto sociale.
Il D. Lgs 117/2017 ha favorito una maggiore collaborazione tra Terzo Settore e Pubblica Amministrazione, introducendo strumenti come la co-programmazione e la co-progettazione. Questo ha portato a un miglioramento nei servizi offerti alla comunità.
Il Successo in dati!!!
- Al 31 dicembre 2023 risultavano iscritti al RUNTS circa 120 000 enti, e un trend in crescita: a fine aprile 2024 si contavano già 126 000, di cui 25 000 nuovi iscritti tra cui molte imprese sociali, A fine gennaio 2025 gli ETS erano 132.000 di cui 39.000 nuovi rispetto al passato-
- Tra questi, il 43,7 % sono Associazioni di Promozione Sociale, il 30,7 % Organizzazioni di Volontariato e il 19,9 % Imprese Sociali.
- Operano nel settore del Terzo Settore circa 2,5 milioni di volontari, di cui 1,7 milioni nelle ODV e 600 000 nelle APS
- I lavoratori retribuiti ammontano a quasi 55 000, più 470 000 nelle imprese sociali
- Al 2022, le istituzioni non profit attive in Italia erano 360 061, praticamente stabili (-0,2 % rispetto al 2021), mentre i dipendenti sono aumentati del +2,9 %, arrivando a 919 431
- Le cooperative sociali, pur rappresentando solo il 4,1 % del totale, impiegano oltre la metà dei lavoratori del settore (491 297).
- Il Terzo Settore italiano è la “quarta economia” nazionale, generando un valore stimato di circa 80 miliardi di euro, pari a circa il 5 % del PIL .
- Nel 2022 sono stati beneficiari del 5 × 1000 69 381 enti, con donazioni pari a 446,4 milioni di euro; le scelte dei contribuenti sono però diminuite del –6,3 % rispetto all’anno precedente .
- Tra gli ETS, il 40,4 % (al netto delle imprese sociali) ha chiesto l’accreditamento al 5 × 1000, in particolare Odv (48,3 %) e APS (23,9 %) .
- Dal punto di vista territoriale, il Mezzogiorno ospita il 31,6 % degli ETS, il Nord-Ovest il 23,3 %, il Centro 23,2 %, e il Nord-Est 21,9 %; ma la densità territoriale è più alta in Trentino-Alto Adige e Lazio .
- Quanto ai settori di attività, il 26,5 % opera nel ricreativo/sociale, il 23,2 % in assistenza/protezione civile, il 19,8 % in ambito culturale/artistico e il 13,1 % nella sanità .
- Le imprese sociali si concentrano soprattutto in assistenza/protezione civile (48,7 %), sviluppo economico/coesione sociale (30,7 %) e istruzione/ricerca (10,1 %) .
- La riforma ha facilitato l’accesso a strumenti come Fondo di Garanzia Terzo Settore e Social Bonus, incentivando la sostenibilità e il credito agevolato .
- Altro effetto: un incremento di progetti di innovazione sociale (8,3 % degli enti), spesso in collaborazione con PA e fondi europei (PNRR) .
Trasparenza, crescita strutturale, rafforzamento occupazionale e nuovi strumenti finanziari convergono verso un Terzo Settore più robusto, sostenibile e professionale dopo il D. Lgs. 117/2017.
Per la maggior parte degli ETS si avvicina la data per l’approvazione del Rendiconto Economico.
Ricordiamo qui di seguito le prossime scadenze ed i riferimenti di legge da cui esse scaturiscono.
Per quanto riguarda il termine entro il quale il Bilancio deve essere approvato, il codice civile non presenta un articolo specifico per gli enti non lucrativi, per tanto in via estensiva, si prende a riferimento la normativa in tema di società.
A tal proposito l’art.2364 co. 2 c.c. così recita:
“L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.”
Ovviamente, qualora lo Statuto prevedesse l’esercizio dell’ente non coincidente con l’anno solare, anche la data per la convocazione della suddetta assemblea subirebbe una variazione. Ad esempio, nel caso di Associazioni Sportive il cui esercizio partisse dal 1 luglio per chiudersi il successivo 30 giugno, la data slitterebbe al 31 Ottobre (120 gg dalla chiusura).
Gli organi coinvolti nell’iter di approvazione del bilancio sono l’“organo di amministrazione” solitamente denominato “Consiglio direttivo”, il collegio dei revisori dei conti (qualora previsto) e l’Assemblea Ordinaria.
Il bilancio viene presentato dal Consiglio Direttivo sulla base delle risultanze fornite dal Tesoriere, sottoposto all’eventuale organo di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti) che esprime il proprio parere di conformità alle scritture contabili, ed infine presentato all’Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione ai sensi e con le modalità previste dallo Statuto.
Per gli Enti del Terzo Settore esiste poi l’obbligo di trasmettere telematicamente il bilancio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), entro il 30 Giugno.
Per quanto riguarda lo schema di bilancio da adottare, gli enti non lucrativi, ed in particolare le associazioni, che tengono una contabilità di tipo semplificato (entrate-uscite) non sono obbligate a redigere un vero e proprio bilancio (composto da stato patrimoniale, conto economico, ecc.) ma possono limitarsi ad un semplice rendiconto delle entrate e delle uscite che l’ente ha fatto registrare nell’esercizio precedente.
Gli enti del Terzo settore devono invece redigere il bilancio di esercizio utilizzando gli schemi predefiniti disposti dal decreto ministeriale 5 marzo 2020.
Gli Ets che hanno fatto registrare nell’anno precedente una somma pari o superiore a € 220.000 (art.13, c.2 del codice del Terzo settore) dovranno redigere un bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (modelli A, B e C del decreto ministeriale 5 marzo 2020); se invece le entrate annuali sono state inferiori a 220.000 euro l’ente del Terzo settore potrà limitarsi a redigere il bilancio sullo schema del rendiconto per cassa (modello D).
L’articolo 12 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto che, anche per l’anno finanziario 2025, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.
Ai fini dell’accreditamento e della verifica dei requisiti di accesso al riparto del 5 per mille delle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, che provvede alla domanda di accreditamento, al controllo dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.
Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2025 , presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2025 all’Agenzia delle entrate (ONLUS).
Gli Enti del Terzo Settore si rivolgono, invece, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2025, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.